1. La legge regionale statutaria disciplina i referendum popolari nelle forme del referendum abrogativo, del referendum propositivo e del referendum consultivo.
2. Il referendum propositivo e abrogativo sono approvati se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
3. Le iniziative referendarie consultive si intendono approvate se a favore si esprime la maggioranza dei votanti e questa è maggiore di un quarto degli aventi diritto.
4. Non possono essere sottoposte a referendum abrogativo:
a) le leggi regionali istitutive di tributi ai sensi del presente Statuto;
b) le leggi regionali di bilancio o di variazione di bilancio;
c) le leggi o le disposizioni di legge regionale il cui contenuto è reso obbligatorio da norme del presente Statuto.