Art. 53.
(Referendum regionali).

      1. La legge regionale statutaria disciplina i referendum popolari nelle forme del referendum abrogativo, del referendum propositivo e del referendum consultivo.
      2. Il referendum propositivo e abrogativo sono approvati se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
      3. Le iniziative referendarie consultive si intendono approvate se a favore si esprime la maggioranza dei votanti e questa è maggiore di un quarto degli aventi diritto.
      4. Non possono essere sottoposte a referendum abrogativo:

          a) le leggi regionali istitutive di tributi ai sensi del presente Statuto;

          b) le leggi regionali di bilancio o di variazione di bilancio;

          c) le leggi o le disposizioni di legge regionale il cui contenuto è reso obbligatorio da norme del presente Statuto.

 

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